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Legislatura XVI

Proposta emendativa 49.4. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
49.4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 49.
(Organi del procedimento disciplinare).

1. L'azione disciplinate è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante di disciplina, istituiti a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.
2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante di disciplina hanno competenza su tutti gli iscritti agli ordini circondariali del distretto.
3. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Consiglio Nazionale Forense.
4. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità

previste con regolamento del Consiglio Nazionale Forense. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.
5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.
6. Il Consiglio istruttore di disciplina viene convocato per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali in ordine all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.
7. Il Collegio giudicante di disciplina è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale forense. Il Collegio è integrato, per ogni singolo procedimento, da due consiglieri del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, indicati dal presidente del consiglio dell'ordine. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.
8. Il Collegio giudicante di disciplina si riunisce nei termini fissati dal Consiglio Nazionale Forense nel provvedimento di nomina dei suoi membri. Nella prima riunione, i membri del Collegio giudicante di disciplina nominati dal Consiglio Nazionale Forense scelgono tra di essi il presidente.
9. La carica di componente del Consiglio giudicante di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine (salvo quanto previsto dal comma 7), di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio istruttore di disciplina. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine.
10. Ai componenti del Collegio giudicante si applicano, per quanto possibile, le cause di ricusazione ed astensione previste dal codice di procedura penale per il giudice.
11. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi.
12. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.
13. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina.
14. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario, gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.