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Legislatura XVI

Proposta emendativa 49.3. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
49.3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 49.
(Consiglio di disciplina).

1. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello.
2. Il Consiglio di disciplina è composto dal Consiglio istruttore e dal Collegio giudicante, nell'ambito del quale una sezione è destinata a deliberare solo sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento disciplinare.
3. Il Consiglio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità non inferiore ai dieci anni, che non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare Ciascun Consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero e con le modalità previste con regolamento del CNF, adottato a norma del comma 14. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.
4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni consigliere dell'ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.
5. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione.
6. La riunione di insediamento del Consiglio di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine territoriali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio di disciplina elegge, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante e ne elegge i presidenti. Al Presidente del Consiglio di disciplina sono attribuiti compiti organizzativi e di coordinamento.
7. Il Consiglio istruttore di disciplina è composta da membri effettivi e da supplenti, mediante criteri predeterminati, disciplinati, nel numero e con le modalità previste, con regolamento del CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, adottato a norma del comma 14.
8. Il Collegio giudicante si articola in più sezioni, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque oltre due supplenti. Il Consiglio di disciplina designa i membri delle sezioni che compongono il Collegio giudicante, compresi quelli della sezione deliberante sulle richieste di archiviazione o rinvio al dibattimento, nominandone il relativo presidente. Le designazioni e le nomine avvengono sulla base di criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14, che determina il numero dei componenti del consiglio di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti agli ordini territoriali del distretto.

9. La carica di componente delle Sezioni del Collegio giudicante è incompatibile con quella di componente del Consiglio istruttore. Sussiste, inoltre, incompatibilità, nell'ambito del Collegio giudicante, tra le funzioni di componente delle Sezioni giudicanti e della Sezione che delibera sulle richieste di archivi azione o di rinvio al dibattimento.
10. Ciascuna Sezione giudicante delibera in composizione collegiale di tre persone e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.
11. Alle attività del Consiglio istruttorio e del Collegio giudicante di disciplina non possono partecipare componenti eletti dal Consiglio dell'ordine di appartenenza della persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata nel procedimento trattato, I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.
12. Il regolamento del CNF, adottato a norma dell'articolo 14, disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.
13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine territoriali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.
14. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, disciplina con regolamento i criteri di designazione e nomine e il funzionamento, l'organizzazione e i criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto.
15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

Conseguentemente:
a) all'articolo 51, comma 1, sostituire le parole: Consiglio istruttore di disciplina con le seguenti: Consiglio di disciplina;
b) all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante con le seguenti: Consiglio di disciplina competente per il procedimento e conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Il Consiglio di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell'ordine circondariale presso il cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, affinché gli dia esecuzione.