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Legislatura XVI

Proposta emendativa 49.11. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
49.11.

Al comma 8, sostituire le parole: due membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti, con le seguenti: sei consiglieri scelti tra gli altri ordini del distretto rispetto a quello competente ex articolo 50, comma 1. Sono membri supplenti un consigliere dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 50, comma 1 e un consigliere di uno degli altri ordini del distretto designato a seguito di intesa ira i relativi presidenti. I consiglieri che compongono il Collegio giudicante debbono essere iscritti all'albo degli avvocati da almeno 15 anni e non debbono essere stati sospesi dall'esercizio della professione in via cautelare né aver riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento.