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Legislatura XVI

Proposta emendativa 45.8. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
45.8.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: La durata delle prove scritte; a partire dal momento della dettatura o dalla consegna del testo ciclostilato a tutti i candidati, viene così fissata: per lo svolgimento delle due prove consistenti in un parere motivato i candidati avranno nove ore di tempo mentre per la prova consistente in un atto i candidati avranno dieci ore di tempo.

All'articolo 45, comma 10, sopprimere le parole: Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti; per i provvedimenti di sua competenza.