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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.1. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
4.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o attraverso la partecipazione ad associazioni o attraverso la costituzione di società di capitali aventi, fra le attività previste nel proprio oggetto sociale, l'esercizio della professione forense. La partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
2. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Gli associati hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.
3. La costituzione di società di capitali di cui al comma 1 è consentita qualora la maggioranza dei soci e degli amministratori della stessa siano iscritti all'albo forense. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
4. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui ai commi 2 e 3.
5. Le associazioni e le società di cui al comma 1 sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
6. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.
7. Le associazioni o le società tra professionisti di cui al comma 4 possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.
8. La violazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 costituisce illecito disciplinare.
9. I redditi delle associazioni sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
12. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.