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Legislatura XVI

Proposta emendativa 39.7. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
39.7.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, i primi sei mesi del tirocinio potranno svolgersi, in presenza di apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il MIUR, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale.