Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un equo compenso di natura indennitaria commisurato all'apporto professionale prestato.