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Legislatura XVI

Proposta emendativa 37.1. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
37.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.
(Collegio nazionale di disciplina-CND).

1. Il CND è l'organo dell'Ordine professionale a cui è affidata l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari a livello nazionale ed esercita lo funzione giurisdizionale, precedentemente di competenza del CNF, secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
2. Il Collegio Nazionale di disciplina ho sede presso il Consiglio Nazionale Forense.
3. Per le elezioni del CND, e per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano i criteri e le disposizioni del decreto ministeriale 27 aprile 1976 e successive modifiche ed integrazioni.