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Legislatura XVI

Proposta emendativa 37.02. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
37.02.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Funzionamento).

1. Il CND pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 37-bis, secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CND su impugnazione di delibere dei Consigli Istruttori di disciplina e dei consigli circondariali hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro del revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.
4. Per il compenso dei revisori si applico il criterio di cui all'articolo 29, comma 5.
5. I costi dell'attività del CND sono sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense.