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Legislatura XVI

Proposta emendativa 32.1. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
32.1.

Agli articoli da 32 a 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Gli articoli 32, 33, 34 e 35 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 32 - (Durata, composizione, sistema elettorale) - 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di una volta.
2. Per la elezione dei componenti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, composto in numero invariabile di sessanta componenti eletti nei collegi elettorali come di seguito individuati, si utilizza il sistema elettorale vigente per la elezione al Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza e assistenza forense.
3.1 collegi elettorali coincidono con i distretti di Corte d'Appello.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia indice con decreto le elezioni per la costituzione del primo Consiglio Superiore dell'Avvocatura disciplinandone le modalità e la data di svolgimento.
5. Le elezioni successive sono disciplinate con regolamento emanato dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura ed hanno luogo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio in carica.
6. Possono essere eletti gli avvocati iscritti all'albo da almeno quindici anni.
7. Non possono essere eletti coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione in via cautelare e quelli che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento.
8. La carica di componente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di consigliere nazionale forense e di componente di organi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provvede decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
9. I componenti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura vengono eletti dalle Assemblee degli iscritti degli Ordini del Distretto di Corte d'Appello, convocate dai rispettivi Presidenti. Le operazioni di voto si svolgono contestualmente in tutti i Distretti.
10. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto con voto di preferenza limitato a due terzi dei componenti da eleggere.
11. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo speciale per l'esercizio del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
12. La proclamazione dei risultati dell'elezione è fatta per la prima elezione dal Ministro della Giustizia e per quelle successive dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura in carica, il quale cessa dalle sue finzioni al momento dell'insediamento del nuovo consiglio, la cui prima adunanza è convocata dal Presidente uscente.
13. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura, nella sua prima adunanza, elegge il Presidente, tre Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere, che formano il Consiglio di presidenza; designa le sezioni di lavoro e ne nomina fra i suoi membri i componenti ed i rispettivi presidenti.
14. Il Consiglio disciplina con regolamenti il funzionamento proprio e delle sezioni di lavoro.
15. Le sedute del Consiglio Superiore dell'Avvocatura e delle sezioni di lavoro sono valide con l'intervento di almeno un terzo più uno dei consiglieri e per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
16. I regolamenti possono prevedere la costituzione di commissioni consultive del Consiglio e delle sezioni di lavoro determinandone i criteri di designazione dei componenti esterni.

Art. 33 - (Compiti e prerogative). - 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura svolge ogni compito e funzione attribuitigli dalla presente legge e dall'ordinamento e, inoltre:
a) garantisce il rispetto dei principi della presente legge;
b) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
c) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorire la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del Consiglio stesso e da consiglieri designati dagli ordini;
d) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15;
e) propone ogni due anni al Ministro della Giustizia le tariffe professionali;
f) collabora con i Consigli dell'ordine circondariali per la conservazione e la tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e ne coordina l'attività fornendo indirizzi e rilasciando pareri;
g) gestisce i rapporti con gli organismi nazionali dell'Università anche al fine dare attuazione alle norme del Titolo III, Capo I;
h) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
i) cura, anche a mezzo di bollettini e altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura e della professione;
l) esprime, su richiesta del Ministro della Giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
m) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
n) propone al Ministro della Giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 31.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e quelle per il compimento di ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, il Consiglio:
a) determina la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi ed emana regolamento con il quale stabilisce procedure e modalità con le quali i Consigli dell'ordine circondariali provvedono alla riscossione ed al successivo versamento;
b) stabilisce diritti per il rilascio di certificati e copie.

3. Il controllo sulla tenuta dei conti e sulla gestione patrimoniale del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è svolto da un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e tre supplenti designati con decreto dal Ministro della Giustizia fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, anche se non avvocati.

Art. 34 - (Potestà regolamentare). - 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura emana i regolamenti che la legge riserva alla sua potestà dopo avere acquisito i pareri scritti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e dei Consigli dell'ordine circondariali ed avere sentito le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali riconosciute dal Congresso Nazionale Forense, nonché l'organismo di rappresentanza eventualmente previsto dallo statuto di quest'ultimo.
2. Al fine di predisporre la proposta di regolamento, il Consiglio Superiore dell'Avvocatura costituisce apposite Sezione e commissione.

Art. 35. - (Controllo sull'attività del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, attività sostitutive e cause di scioglimento) - 1. Il controllo sul regolare svolgimento dei compiti e delle funzioni propri del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è svolto dal Ministro della Giustizia sulla base di regolamento che ne determina modalità e procedure.
2. Il Consiglio è sciolto:
a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

4. Lo scioglimento del Consiglio è disposto, previa diffida, con decreto del Ministro della Giustizia che nomina un commissario straordinario, scelto tra gli avvocati con oltre trenta anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centottanta giorni dalla data di scioglimento convoca le elezioni in sostituzione e nel frattempo esercita le funzioni del Consiglio.
5. Il decreto ministeriale di nomina del commissario può autorizzare quest'ultimo a farsi coadiuvare da un comitato, composto da non più di dodici membri da lui designati, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario; al commissario ed ai componenti del comitato spettano il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ed una indennità giornaliera, determinata dal decreto ministeriale, posta a carico del Consiglio.

2. L'articolo 36 è abrogato.
3. Dopo il Capo III è aggiunto il seguente:

Capo III-bis.
Consiglio Nazionale Forense

Art. 36 - (Durata e composizione). - 1. Il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica circa quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti.
2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36-ter, eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di Corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila iscritti. Nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.
3. Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il Consiglio di presidenza e nomina i componenti della sezione giurisdizionale.

Art. 36-bis - (Compiti). - 1. Il Consiglio Nazionale Forense, quale organo speciale di giurisdizione ai sensi della VI disposizione transitoria e finale della Costituzione, esercita la funzione giurisdizionale prevista dalla presente legge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme e i principi del codice di procedura civile, e decide con sentenza:
a) sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari;
b) sui ricorsi in materia iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, certificazioni e annotazioni e comunque relativi alla corretta tenuta da parte dei Consigli dell'ordine di albi, elenchi speciali e registri;
c) sui ricorsi in materia di elezione dei Consigli dell'ordine e delle relative cariche;
d) sui conflitti di competenza tra Ordini circondariali ivi compresi quelli fra gli organi degli stessi.

2. Il Consiglio Nazionale Forense esercita la funzione disciplinare nei confronti dei propri componenti decidendo con sentenza.
3. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici.
4. Le udienze del Consiglio Nazionale Forense sono pubbliche; ad esse partecipa con funzioni di pubblico ministero un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
5. Il Consiglio Nazionale Forense decide con la presenza di almeno otto componenti ed il procedimento è regolato dalle norme del codice di procedura civile, anche per quanto attiene alla disciplina della astensione e ricusazione dei giudici.
6. Contro le sentenze del Consiglio Nazionale Forense pronunziate ai sensi dei commi 1 e 2 è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cessazione da parte dell'interessato, del pubblico ministero e del Consiglio dell'ordine.
7. Alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio Nazionale Forense provvede il Consiglio Superiore dell'Avvocatura fornendo ed amministrando le risorse ed il personale dipendente.

Art. 36-ter - (Eleggibilità e incompatibilità). - 1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
3. La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di componente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura nonché di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza forense.
4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico preesistente.

Conseguentemente al Capo III, il titolo: Consiglio Nazionale Forense, è sostituito dal seguente: Consiglio Superiore dell'Avvocatura.

Conseguentemente,
all'articolo 23, comma 2, dopo le parole:
negli ordini circondariali, sono aggiunte le seguenti nel Consiglio Superiore dell'Avvocatura;

Conseguentemente,
all'articolo 23, comma 3, dopo le parole:
Il CNF, sono aggiunte le seguenti:, il Consiglio Superiore dell'Avvocatura;

Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 3; all'articolo 3, comma 3; all'articolo 8, commi 1, 3, 4, 5, 9 e 10; all'articolo 9, comma 3, all'articolo 10, commi 2 e 3, all'articolo 11, commi 1 e 4; all'articolo 12, comma 3; all'articolo 14, commi 2, 3 4, 5 e 6; all'articolo 16, comma 2, lettera
b) e comma 20; all'articolo 20, commi 3, 5 e 6; all'articolo 21, commi 1 e 2; all'articolo 28, comma 1 lettera b), c) e p) e comma 5; all'articolo 31, commi 2 e 3; all'articolo 37, comma 1; all'articolo 38, comma 2; all'articolo 39, comma 10; all'articolo 41, comma 2; all'articolo 42; all'articolo 44, comma 2; all'articolo 45, comma 6; all'articolo 46, commi 1, 5 e 6; all'articolo 47, comma 2; all'articolo 49, commi 3, 7, 8 e 14; all'articolo 63, comma 1; all'articolo 64, comma 6; la parola: CNF, ovunque ricorrente, è sostituita dalle seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura.