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Legislatura XVI

Proposta emendativa 27.2. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
27.2.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il Consiglio, fatta salva la previsione di cui all'articolo 24, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto, nel rispetto dei principi di pari opportunità:
a) da sei membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
b) da otto membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
c) da dieci membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
d) da dodici membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
e) da diciassette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;
f) da ventate membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
g) da ventisette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.