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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.6. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
2.6.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro, che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino Iscritti alla doto di entrata in vigore dello presente legge. Possono essere, altresì, iscritti:
a) coloro che hanno precedentemente svolto le funzioni di avvocato dello Stato;
b) coloro che hanno svolto per almeno sette anni le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile ma tali iscritti, nei primi due anni dall'iscrizione, non possono esercitare lo professione nei circondati nei quali hanno svolto le proprie funzioni nei quattro anni antecedenti;
c) i professori universitari di ruolo dopo cinque annidi insegnamento di materie giuridiche previo periodo abbreviato di un anno di pratica e il superamento della provo scritto dell'esame di Stato previsto dall'articolo 45.

L'avvocato può esercitare l'attività di difeso davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.