stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.5. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
2.5.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio dello professione di avvocato primo della data di entrato in vigore dello presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla dato di entrata in vigore della presente legge e possono esservi iscritti gli avvocati dello Stato che abbiano cessato detta funzione. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali dello Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.