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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.33. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
2.33.

Al comma 6, sostituire Il primo periodo con il seguente: Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.