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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.17. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
2.17.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Nelle procedure arbitrali, sia rituali che irrituali, le funzioni di arbitro possono essere ricoperte solo da avvocati iscritti agli albi e da magistrati.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: procedure arbitrali rituali con le seguenti: procedure arbitrali.