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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.8. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
19.8.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nei casi di cui al comma 1, l'avvocato può versare i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.