Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis:
2-bis. I ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici che operano in aree scientifiche giuridiche a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento degli enti di appartenenza e dai contratti collettivi nazionali. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.