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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.8. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
12.8.

Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: È data la massima pubblicità alle tariffe e l'avvocato, se richiesto, ne dà notizia all'atto dell'incarico al cliente, il quale ha diritto alla preventiva indicazione dei criteri per la determinazione del compenso, con l'individuazione di limiti massimi per ciascun incarico professionale. Le tariffe devono indicare onorari minimi e massimi ed essere distinte in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

Conseguentemente il terzo periodo è soppresso.