stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.16. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
12.16.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. È consentito che, con accordo scritto o pena di nullità, motivato in ragione dello natura e della modesto entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, dello situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un famigliare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.».

Conseguentemente al comma 4 dopo le parole: per giustificati motivi aggiungere le parole: e con accordo scritto, o pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe con le parole: Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dal comma 6-bis.