All'articolo 10, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo; gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, per tutto il periodo della loro sospensione; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.