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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.7. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
20.7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).

1. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie la verifica degli albi, degli elenchi e dei registri, al fine di controllore se permangano i requisiti per l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della verifica e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
2. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda a tale verifica periodica o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.».

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, lettera e), sopprimere le parole:, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione.

Conseguentemente all'articolo 16, comma 8, sopprimere la lettera c).».

Conseguentemente all'articolo 28, comma 1, sopprimere la lettera g).