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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.702. in Assemblea riferita al C. 3900-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/10/2012  [ apri ]
5.702.

  Al comma 2, sopprimere le lettere f) e g).

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   dopo la lettera
h), aggiungere le seguenti:
    h-bis) il socio deve dichiarare se ha partecipazioni in altre società di capitali e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza della proprietà e dell'amministrazione della società;
    h-ter) è fatto divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti ai sensi dell'articolo 1261 del codice civile;
    h-quater) il voto in assemblea può essere capitario o proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta; lo statuto può prevedere gradi di associazione differenziati attribuendo ai medesimi una diversa partecipazione alle votazioni ed alla nomina degli amministratori; nel caso di società cooperative il voto capitario è obbligatorio;
    h-quinquies) vi sia distinzione tra gli utili, da distribuire in misura proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote, ed i compensi, attribuibili secondo l'opera concretamente prestata e l'apporto e il conferimento professionale del socio;
    h-sexies) è possibile la sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni e siano in possesso dei requisiti di legge;
    h-septies) gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale devono essere approvati con una maggioranza pari ai tre quarti del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni convertibili;
    h-octies) la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovi soci deve essere prevista la clausola di gradimento da parte di tutti i soci esistenti; se la società è costituita a tempo indeterminato è sempre ammesso il recesso del socio previo preavviso non inferiore a sei mesi. In caso di recesso, la valutazione della quota del socio che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
    h-nonies) solo i soci possono assumere cariche amministrative nella società; è ammessa la nomina di non soci per l'espletamento di funzioni amministrative che richiedano specifiche professionalità;
    h-decies) lo statuto sociale non deve contenere norme che si pongano in conflitto con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato.
    h-undecies) ogni anno gli utili sono ripartiti ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendoli dagli utili dovuti allo stesso. La società percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci, a corrisponderlo alla Cassa forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera h-sexies);
    h-duodecies) le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I soci hanno domicilio professionale nella sede della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale;
    h-terdecies) l'avvocato può essere socio in una sola società di cui al comma 1;
    h-quaterdecies) gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile;
    h-quinquiesdecies) il socio è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile;
    h-sexiesdecies) le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale devono contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 12;
    h-septiesdecies) l'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società deve essere effettuata di regola dai soci; è ammessa la nomina di altri professionisti per l'esercizio di specifiche funzioni professionali e quando lo richieda l'esigenza di disporre di specifiche professionalità salva la responsabilità di almeno un socio nella trattazione dell'affare; la designazione del socio incaricato della singola prestazione è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; devono in ogni caso essere specificati al cliente tutti i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società, anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati;
    h-octiesdecies) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
   sopprimere la seguente lettera:
    m) è fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti;