Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La durata delle prove scritte, a partire dal momento della dettatura o della consegna del testo ciclostilato a tutti i candidati, viene così fissata: per lo svolgimento delle due prove consistenti in un parere motivato i candidati hanno a disposizione nove ore di tempo massimo, mentre per la prova consistente in un atto i candidati hanno a disposizione dieci ore di tempo massimo.