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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.712. in Assemblea riferita al C. 3900-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/10/2012  [ apri ]
4.712.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il socio deve dichiarare se ha partecipazioni in altre società di capitali e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza della proprietà e dell'amministrazione della società.
  2-ter. È vietata la partecipazione alle società tra professionisti delle società fiduciarie, anche se aventi soci professionisti o comunque per conto terzi; è vietato che il professionista socio possa svolgere attività personale a titolo professionale esterna alla società. È vietato costituire una holding, anche per il tramite di società fiduciarie, che detenga una frazione o l'intero capitale di più società di professionisti.
  2-quater. È fatto divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti ai sensi dell'articolo 1261 del codice civile.
  2-quinquies. Le società devono avere come attività prevalente nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.