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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.712. in Assemblea riferita al C. 3900-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/10/2012  [ apri ]
13.712.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 13. – (Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali). – 1. L'incarico professionale è un mandato di regola oneroso con il quale l'avvocato si obbliga a svolgere attività professionale nell'interesse di una o più parti; l'avvocato può esercitare il mandato anche a proprio favore.
  2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
  3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene non soltanto a livello strettamente patrimoniale il destinatario della prestazione.
  4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
  5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese anche forfetarie e compenso professionale.
  6. Qualora all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta ai sensi del comma 2 ed in ogni caso di mancata determinazione consensuale si applicano i parametri di regola nella misura media indicata nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
  7. I parametri stabiliti con decreto dal Ministro della giustizia si applicano altresì in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
  8. I parametri sono formulati così da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
  9. Qualora la liquidazione dei compensi sia effettuata giudizialmente discostandosi dal valore medio dei parametri, deve essere succintamente motivata.
  10. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  11. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
  12. Oltre al compenso per la prestazione professionale all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.
  13. Al rapporto professionale si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 1703, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1716, primo comma, 1717, 1719, 1720, 1722, 1723, primo comma, 1724, 1726, 1728, 1729, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237 del codice civile.