Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un famigliare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.