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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.6. in Assemblea riferita al C. 3900-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/10/2012  [ apri ]
13.6.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un famigliare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.

ident. 13.5.