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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.7. in Assemblea riferita al C. 3900-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/10/2012  [ apri ]
10.7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È consentito all'avvocato diffondere, anche mediante internet, inserzione sui giornali e altre forme di pubblicità, informazioni circa la propria specializzazione, il servizio offerto e le tariffe praticate, purché le informazioni stesse siano veritiere e rispettose delle regole della corretta concorrenza, nonché del decoro della professione. Ogni inserzione pubblicitaria deve essere preventivamente sottoposta al controllo del Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto. Il Consiglio dell'ordine può chiedere all'avvocato, con provvedimento motivato, di astenersi dall'inserzione priva di uno o più requisiti di cui al comma 1, o di correggerne il contenuto, oppure ordinarne la rimozione quando essa sia già stata pubblicata.