Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. – 1. All'avvocato è consentita la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, purché in maniera veritiera, corretta, non ingannevole e non denigratoria.
2. L'inosservanza del comma 1 comporta illecito disciplinare.