stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.3. in Assemblea riferita al C. 3900-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/10/2012  [ apri ]
10.3.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10. – 1. All'avvocato è consentita la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, purché in maniera veritiera, corretta, non ingannevole e non denigratoria.
  2. L'inosservanza del comma 1 comporta illecito disciplinare.