stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 65.710. in Assemblea riferita al C. 3900-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/10/2012  [ apri ]
65.710.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il CNF, i Consigli degli ordini e le associazioni forensi maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi in materia di elezioni, composizione e funzionamento degli organi forensi, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) garantire la democraticità piena dell'elettorato attivo e passivo;
   b) garantire la rappresentanza territoriale almeno su base distrettuale;
   c) garantire la presenza di genere secondo la regola che nessun genere possa avere in ogni organo collegiale un numero di eletti superiore a due terzi;
   d) garantire la non rieleggibilità immediata dopo due mandati di ogni componente degli organi forensi;
   e) garantire l'incompatibilità fra le varie cariche forensi e le cariche politiche ed istituzionali di ogni natura;
   f) garantire l'incompatibilità fra cariche forensi e cariche negli organi disciplinari;
   g) garantire l'incompatibilità fra cariche forensi ed organi previdenziali;
   h) garantire l'incompatibilità fra cariche forensi ed incarichi di controllo di gestione e contabile;
   i) garantire che gli incarichi di controllo contabile e di gestione siano affidati su base elettiva a soggetti di comprovata qualità e competenza professionale;
   l) garantire la trasparenza mediante pubblicazione ed ogni altra forma di pubblicità dei bilanci preventivi e dei conti economici e consuntivi di tutti gli organi;
   m) garantire il principio della gratuità dell'esercizio delle funzioni forensi e, ove ritenuto necessario per la complessità ed onerosità dell'incarico, la trasparenza di ogni eventuale indennità o compenso per l'esercizio delle funzioni;
   n) equiparare i rimborsi spese a quelli delle pubbliche amministrazioni e stabilire con regolamento la natura, importo e procedimento per la loro erogazione.

  2-ter. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue motivazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.