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Legislatura XVI

Proposta emendativa 46.5. in Assemblea riferita al C. 3900-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/10/2012  [ apri ]
46.5.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nelle sedi di corte d'appello determinate con le seguenti: nelle diverse sedi regionali distribuite sul territorio, nel numero di una per le regioni con meno di 1,5 milioni di abitanti, di due per le regioni con numero di abitanti compreso fra 1.500.001 e 4 milioni, di tre per le regioni con oltre 4 milioni di abitanti alla data del 1o gennaio dell'anno precedente, determinate.

  Conseguentemente, all'articolo 47, comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le prove scritte ed orali si svolgeranno contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo 46, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza fra esse, in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo cinque tentativi.