Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: ventiquattro fino alla fine del comma con le seguenti: diciotto mesi. La sua interruzione per oltre un anno, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. In ogni caso il provvedimento di cancellazione deve essere comunicato preventivamente al praticante con le modalità, in quanto compatibili, previste e disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.