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Legislatura XVI

Proposta emendativa 41.2. in Assemblea riferita al C. 3900-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/10/2012  [ apri ]
41.2.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il tirocinio professionale può essere svolto, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 40, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.

  Conseguentemente:
   al comma 4:
    sopprimere il primo periodo;
    al terzo periodo, dopo le parole:
lavoro subordinato aggiungere le seguenti: pubblico o;

  al comma 6:
   lettera
b), sopprimere le parole: per non più di dodici mesi;
     lettera c), sopprimere le parole: per non più di sei mesi;
   sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un avvocato, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 8 costituisce illecito disciplinare.