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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.250. in Assemblea riferita al C. 3900-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/10/2012  [ apri ]
16.250.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai fini di garantire la preparazione e competenza specifica in materia penale dei difensori d'ufficio, il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario aver frequentato un apposito corso organizzato con cadenza annuale dalla locale Camera Penale ove territorialmente costituita ovvero dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, anche in collaborazione tra loro, che preveda un minimo di sessanta ore di lezioni ivi comprese esercitazioni pratiche, nonché lo svolgimento finale di un colloquio di verifica, sulla cui effettività il Consiglio dell'Ordine esercita il potere di vigilanza. Il Consiglio dell'Ordine provvede, con autonomo regolamento, ad individuare i criteri di aggiornamento in materia penale a carico degli iscritti, anche in relazione agli obblighi formativi, la cui violazione comporti l'esclusione dall'elenco dei difensori d'ufficio».

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:
  
3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è inserito il seguente:
  «1-ter. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di cui al comma 1 è necessario non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio».

  4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a coloro che risultino essere iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge.