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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.2. in Assemblea riferita al C. 3900-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/10/2012  [ apri ]
10.2.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10. – (Pubblicità) – 1. L'avvocato è libero di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale.