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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3871

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2012  [ apri ]
1.1.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di anzianità, vecchiaia, pensione anticipata, inabilità assoluta e permanente, inidoneità a proficuo lavoro, assegno ordinario di invalidità, e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

  Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Il diritto alla pensione di anzianità, vecchiaia e pensione, anticipata è conseguito secondo i requisiti di assicurazione, contribuzione e anagrafici previsti dall'ultima gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulta iscritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
  3. È fatta salva la facoltà dell'interessato, che richiede il cumulo di cui al comma 1, di fruire dei requisiti pensionistici antecedenti la data dì entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 1o dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quando risulti che, attraverso l'esercizio del cumulo, abbia raggiunto i suddetti previgenti requisiti.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Pensione di anzianità, vecchiaia, pensione anticipata, inabilità e superstiti.