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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.7. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 3871

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2012  [ apri ]
1.7.

  Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4, con i seguenti:

Art. 1.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 12-sexies, 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione qualora la ricongiunzione dei contributi avvenga presso fondi che erogano trattamenti peggiorativi.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, è dovuta da parte dell'INPS la restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge n.78 del 2010 nel periodo intercorrente dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per 1o sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di ricongiunzione onerosa.