Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di anzianità, vecchiaia, pensione anticipata, inabilità assoluta e permanente, inidoneità a proficuo lavoro, assegno ordinario di invalidità, e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il diritto alla pensione di anzianità, vecchiaia e pensione, anticipata è conseguito secondo i requisiti di assicurazione, contribuzione e anagrafici previsti dall'ultima gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulta iscritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. È fatta salva la facoltà dell'interessato, che richiede il cumulo di cui al comma 1, di fruire dei requisiti pensionistici antecedenti la data dì entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 1o dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quando risulti che, attraverso l'esercizio del cumulo, abbia raggiunto i suddetti previgenti requisiti.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Pensione di anzianità, vecchiaia, pensione anticipata, inabilità e superstiti.