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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.100. in III Commissione in sede referente riferita al C. 3858

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/11/2012  [ apri ]
5.100.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Autorità centrale).

  1. In attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 29 della Convenzione, l'Italia designa come autorità centrale la Commissione per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni.
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare un regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, per definire, ai fini previsti dalla Convenzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione di cui al comma 1, nonché la sua composizione, la cui consistenza numerica non può eccedere, in ogni caso, quella fissata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007. Con il medesimo regolamento sono altresì determinate le forme di collaborazione della Commissione con le altre pubbliche amministrazioni, nonché le modalità ed i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre pubbliche amministrazioni da assegnare alla Commissione, senza oneri aggiuntivi.
  3. La Commissione, di cui al comma 1, assume la nuova denominazione di «Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali».

Il Relatore