All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:
1-bis) al comma 1 le parole «concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «concessionari di servizi o di lavori pubblici destinatari di finanziamenti pubblici disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
1-ter) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i movimenti finanziari di cui al presente articolo intercorrenti tra una società e le società controllante o controllata ovvero tra società sottoposte a comune controllo, è fatta salva la possibilità di utilizzare i conti correnti di cui agli articoli 1823 e seguenti del codice civile, purché le relative operazioni siano effettuate con strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità».