Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8 aggiungere il seguente:
9) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:
9-ter. Per le operazioni di cui al presente articolo, effettuate mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di incasso o pagamento diversi da questi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle transazioni, resta fermo che (indicazione del CUP o del CIG, è a carico dei soggetti di cui al comma 1 che dispongono rispettivamente (ordine di incasso o di pagamento.
Conseguentemente
All'articolo 7, comma 1, lettera a) il punto 8) è modificato come segue: dopo il comma 9 è aggiunto il seguente.