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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.11.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 3857

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2010  [ apri ]
6.11.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'appaltatore può impiegate fino al loro definitivo esaurimento, senza ottemperate agli obblighi di tracciabilità di cui al comma 1, dell'articolo 3, della legge n. 136 del 2010, le immobilizzazioni tecniche, i materiali e le forniture già acquisiti, nonché i beni prodotti dal medesimo prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 136 del 2010, purché siano registrati nella documentazione contabile ordinaria dell'impresa e ne sia esposto il progressivo utilizzo, per l'esecuzione di un contratto di appalto in corso a tale data o stipulato successivamente, in un'apposita documentazione trasmessa all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture entro il termine di cui al precedente comma 2.