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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.02. in Assemblea riferita al C. 3857-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/12/2010  [ apri ]
8.02.
inammissibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Indennità agenti di polizia locale). - 1. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in attesa della riforma dell'ordinamento della polizia locale, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa e, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale con il profilo professionale di agente di polizia locale può essere attribuita in sede di contrattazione integrativa una indennità diretta a remunerare gli specifici rischi ed i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche derivanti dall'applicazione delle ordinanze di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Detta indennità può essere corrisposta in aggiunta alle specifiche indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi i contratti integrativi già stipulati in conformità alla presente norma.

ident. 8.01.