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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.20. in Assemblea riferita al C. 3857-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/12/2010  [ apri ]
7.20.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
7-bis) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti di cui all'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge».

ident. 7.19.7.24.