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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.17. in Assemblea riferita al C. 3857-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/12/2010  [ apri ]
7.17.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le stazioni appaltanti, i loro contraenti ed i sub contraenti, non possono dilazionare i pagamenti per carenze nella attribuzione o nella indicazione del CUP. Il mancato pagamento nei termini contrattuali comporta l'applicazione automatica, in aggiunta agli interessi previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di recepimento della direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, di una penale pari al 5 per cento dell'importo insoluto.