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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.051. in Assemblea riferita al C. 3857-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/12/2010  [ apri ]
5.051.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Istituzione degli esperti per la sicurezza) - 1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 5, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.
2. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 1 dipendono dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma 1, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 1 e 5 del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione del presente articolo, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso a Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.
4. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i 6 anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le forze di polizia di appartenenza.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dallo 2011, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente i commi 553, 554, 555 e 556, dell'articolo 1 de la legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
7. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione centrale per i servizi antidroga», e dopo le parole: «in quali di esperti» sono inserite le seguenti: «per la sicurezza»:
b) al comma 2, le parole «riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga»;
c) al comma 3, le parole «il Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione centrale per i servizi antidroga»;
d) al comma 4, le parole «del Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale per i servizi antidroga».