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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.0500. in Assemblea riferita al C. 3857-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/12/2010  [ apri ]
2.0500.
inammissibile

Dopo il Capo I aggiungere il seguente:
Capo I-bis - Misure urgenti per il contrasto della violenza giovanile e la sicurezza nei luoghi pubblici
Art. 2-bis. - (Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110). - 1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Porto di armi od oggetti atti ad offendere). - 1. Chiunque, senza licenza dell'Autorità, porta fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere o armi diverse da quelle indicate agli articoli 1 e 2, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se si tratta di armi per le quali non è ammessa licenza, la reclusione non può essere inferiore a quindici mesi.
2. Si applica la disposizione prevista dall'articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.
3. Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, è punito con l'arresto da un mese ad un anno; salvo quanto previsto dal comma 1, se la condotta concerne coltelli acuminati o con apice tagliente la cui lama supera i centimetri sei, la pena è l'arresto da sei mesi a tre anni.
4. La pena per i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 è raddoppiata quando le armi o gli altri oggetti di cui ai medesimi commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce elemento o circostanza aggravante specifica del reato commesso. La pena è, altresì, raddoppiata quando ricorre taluna delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, ovvero se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.
5. È sempre disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
6. Ai fini delle disposizioni penali del presente articolo, non sono considerate armi le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti»;
b) dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Porto di armi in riunioni pubbliche). - 1. Chiunque, sebbene munito di licenza, porta armi nelle riunioni pubbliche è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi.
Art. 4-ter. - (Detenzione abusiva di armi). - 1. Chiunque detiene armi diverse da quelle indicate agli articoli 1 e 2 senza averne fatto denuncia all'autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 900.
2. Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 300».
Art. 2-ter. - (Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895). - 1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, secondo comma, le parole: «salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso,» sono soppresse;
b) all'articolo 7, primo comma, le parole: «o a parti di esse» sono sostituite dalle seguenti: «, a parti di esse ovvero a munizioni».
Art. 2-quater. - (Protocolli d'intesa). - 1. Al fine di agevolare il recupero ed il reinserimento sociale del minore coinvolto in reati contro la persona o comunque commessi mediante l'uso di armi o strumenti atti ad offendere, i Ministri della gioventù, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro o sottosegretario delegato alle politiche della famiglia stipulano appositi protocolli d'intesa per promuovere ed incentivare, sull'intero territorio nazionale, iniziative volte alla prevenzione del disagio e della devianza minorile, a favorire nelle giovani generazioni la diffusione e lo sviluppo della cultura della legalità, nonché a contrastare all'interno delle strutture scolastiche o in prossimità di esse ogni forma di comportamento violento.
2. I protocolli d'intesa definiscono le modalità operative delle iniziative indicate al comma 1, anche in considerazione della specificità delle situazioni di disagio e di devianza minorile espresse dal territorio.
3. Dall'approvazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici.
Art. 2-quinquies. - (Abrogazioni). - 1. Gli articoli 697 e 699 del codice penale sono abrogati.

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