Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assegnare, previa intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con apposito decreto nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel Mondo», programma «Fondi da assegnare», risorse destinate al finanziamento del programma MAE-CRUI, al fine di prevedere borse di studio destinate ai partecipanti vincitori».