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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.1.500.232. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3778

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2010  [ apri ]
0.1.500.232.

All'emendamento 1.500 del Governo, dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:
7-ter. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, dall'anno 2011 si provvede alla sostituzione delle risorse dovute per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 adeguando le misure della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 marzo 2011, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 7-quater.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni in aggiunta a quelle previste ai sensi dell'articolo 1, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del comma 296, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 7-ter e 7-quater, stimato in misura pari a 1.182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 7-sexies e 7-septies.
7-sexies. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
7-septies. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 7-bis, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

em. 1.500.