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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.1.500.208. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3778

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2010  [ apri ]
0.1.500.208.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

em. 1.500.