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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.1.500.206. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3778

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2010  [ apri ]
0.1.500.206.

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004 è aggiunto il seguente: «1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2007, il beneficio di cui al comma 1, spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi».

em. 1.500.